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Sez. 2, Sentenza n. 8233 del 29/08/1997 (Rv. 507327 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Ricorso per Cassazione - Notificazione eseguita presso il procuratore domiciliatario nel giudizio d'appello - Nullità della notificazione - Proposizione del controricorso - Sanatoria "ex tunc" della nullità.
Stato
decisa il 1997-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507327-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE

La nullità della notificazione del ricorso per Cassazione perché eseguita presso il procuratore domiciliatario nel giudizio di appello, anziché nel luogo di residenza dichiarata all'atto della notificazione della sentenza impugnata, è sanata con efficacia "ex tunc", ex art. 156 cod. proc. civ., dalla proposizione del controricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)