Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 522 del 1988
Massime (1)
Massima n. 9232
- Reato continuato
- Violazioni più gravi oggetto del giudizio in corso
- Violazioni più lievi oggetto di sentenza passata in giudicato
- Applicazione del vincolo della continuazione
- Esclusione
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, in quanto già dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo comma, cod.pen., denunziato - in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost. - nella parte in cui non consente l'applicazione della continuazione fra violazioni più gravi, oggetto del giudizio in corso e violazioni più lievi, oggetto di sentenza passata in giudicato. - cfr. S.n. 115/1987.
Norme impugnate
- art. 81, comma 2, c.p.
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1985 dalla Corte di Cassazione, iscritta al n. 849 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che la Corte di cassazione con ordinanza emessa il 21 giugno 1985 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. nella parte in cui non consente l'applicazione della continuazione fra violazioni più gravi, oggetto del giudizio in corso e violazioni più lievi, oggetto di sentenza passata in giudicato;
punto 2
Considerato che questa Corte con sent. n. 115 del 1987 ha dichiarato non fondata nei sensi di cui in motivazione identica questione;
che non vengono addotti nuovi argomenti;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., promossa con l'ordinanza in epigrafe dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze