Sez. 2, Sentenza n. 770 del 10/03/1969 (Rv. 339091 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - CONTENUTO - RIFERIMENTO ALLE CONCRETE PARTICOLARITA DELLA CONTROVERSIA E ALLA LINEA DIFENSIVA DEL CONVENUTO - NECESSITA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - CONTENUTO - RIFERIMENTO ALLE CONCRETE PARTICOLARITA DELLA CONTROVERSIA E ALLA LINEA DIFENSIVA DEL CONVENUTO - NECESSITA.*
Nell'Azione di rivendica l'Onere probatorio del revindicante, pur involgendo la necessita della dimostrazione della legittimita degli acquisti derivativi anteriori ovvero, subordinatamente, della avvenuta usucapione, va commisurato alle concrete particolarita della singola controversia, in relazione anche alla linea difensiva del convenuto. (V. 947-68, massima n. 332313 594-68, massima n. 331724 2354-66, massima n. 324574).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)