Sez. 2, Sentenza n. 2432 del 08/04/1986 (Rv. 445543 - 01)
DONAZIONE - FACOLTÀ DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - ADEMPIMENTO - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA PER CONSEGUIRE LA RISOLUZIONE DELLA DONAZIONE PER INADEMPIMENTO DELL'ONERE DA PARTE DEL DONATARIO - QUALIFICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL CONTRATTO COME A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - DICHIARAZIONE DI SCIOGLIMENTO PER EFFETTO DI CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - INAMMISSIBILITÀ.*
DONAZIONE - FACOLTÀ DEL DONANTE - DONAZIONE MODALE - ADEMPIMENTO - IN GENERE - CONTROVERSIA PROMOSSA PER CONSEGUIRE LA RISOLUZIONE DELLA DONAZIONE PER INADEMPIMENTO DELL'ONERE DA PARTE DEL DONATARIO - QUALIFICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL CONTRATTO COME A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - DICHIARAZIONE DI SCIOGLIMENTO PER EFFETTO DI CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - INAMMISSIBILITÀ.*
Nella controversia promossa, a norma dell'art. 793 ultimo comma cod. civ., per conseguire una pronuncia di risoluzione della donazione per inadempimento dell'Onere da parte del donatario, deve escludersi che il giudice, qualificando il contratto come a prestazioni corrispettive, possa rilevarne lo scioglimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in conseguenza di clausola risolutiva espressa, atteso che tale ultima pronuncia, di carattere dichiarativo e non costitutivo (come invece quella richiesta con la domanda), è riconducibile ad un'Azione diversa, per presupposti, caratteri ed effetti.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 793, Cod. Civ. art. 1456, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)