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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1812 del 28/01/2014 (Rv. 629727 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Giudice di pace - Provvedimento decisorio sulla competenza - Impugnabilità col regolamento di competenza - Esclusione - Conseguente appellabilità ai sensi e nei limiti dell'art. 339 cod. proc. civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629727-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Anche in materia di opposizione a sanzioni amministrative, la decisione con la quale il giudice di pace statuisca sulla propria competenza, ove non abbia natura meramente interlocutoria, ma costituisca una vera e propria sentenza, non è impugnabile col regolamento di competenza, ma può essere soltanto appellata, nei limiti e secondo le previsioni di cui all'art. 339 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)