Sez. U, Sentenza n. 15232 del 30/10/2014 Cc. (dep. 14/04/2015) Rv. 263022 - 01
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE | Astensione dalle udienze proclamata dalla categoria - Adesione all'astensione di categoria del difensore della persona offesa o della parte civile - Diritto al rinvio dell'udienza - Condizioni - Fattispecie: udienze camerali a partecipazione non necessaria.
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE
La dichiarazione di astensione dalla partecipazione alle udienze, espressa dal difensore della persona offesa o della parte civile ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del vigente codice di autoregolamentazione, non dà diritto al rinvio della trattazione del procedimento, qualora il difensore dell'imputato o dell'indagato non abbia espressamente o implicitamente manifestato analoga dichiarazione di astensione, così mostrando un proprio interesse ad una celere definizione del procedimento. (Principio affermato con riferimento ad un caso in cui l'astensione era stata dichiarata nell'ambito di una udienza fissata a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione).
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1990 num. 146 art. 2 CORTE COST., Legge 11/04/2000 num. 83 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 23, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)