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Sez. 2, Sentenza n. 22041 del 22/11/2004 (Rv. 578092 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Sentenza costitutiva ex art. 2932, cod. civ. - Identità del bene oggetto del preliminare e della sentenza - Necessità - Preliminare avente ad oggetto immobile da destinare ad uso commerciale - Destinazione d'uso - Modificazione in assenza di interventi edilizi 'internì - Denunzia di inizio attività - Necessità - Sufficienza - Condizioni - Limiti - Fattispecie relativa alla legge Regione Toscana n. 39 del 1994 - Immobile ubicato nel Comune di Prato.
Stato
decisa il 2004-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578092-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

La modificazione della destinazione d'uso degli immobili che non determini modifiche strutturali e sia accompagnata dalla realizzazione di interventi edilizi soltanto 'internì, in virtù dell'art. 25, legge n. 47 del 1985 (nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 2, legge n. 662 del 1996, nonché alla parziale abrogazione ex D.Lgs. n. 378 del 2001) e sempre che non siano applicabili i vincoli stabiliti dalle leggi n. 1089/39, n. 1497/39 e n. 312/85, è assoggettata ad autorizzazione, sostituita dalla denuncia di inizio di attività, se ad essa abbia fatto seguito il silenzio assenso della pubblica amministrazione (art. 19, legge n. 241 del 1990). Questa disciplina è applicabile anche nel caso di modificazione della destinazione d'uso in mancanza di interventi edilizi, anche soltanto 'internì, qualora ciò sia stabilito dalla legge regionale che, ex art. 25, legge n. 47 del 1985 -secondo la ricostruzione offerta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 73 del 1991- non può tuttavia prevederla in modo indiscriminato e può, invece, subordinarla ad una preventiva valutazione di insieme del territorio, diretta ad accertare se anche una siffatta modificazione sia incompatibile con il tessuto urbanistico, dovendo essere compiuto tale apprezzamento in sede di pianificazione comunale. Pertanto, in tema di esecuzione specifica di un contratto preliminare di compravendita di un immobile, che richiede l'identità fra il bene promesso in vendita e quello da trasferire, qualora oggetto del contratto sia un immobile che il promittente venditore abbia garantito essere destinato ad uso commerciale, il promissario acquirente può esperire l'azione di cui all'art. 2932, cod. civ., qualora il promittente venditore abbia presentato la denunzia di cambio di destinazione dell'immobile da uso abitativo ad uso commerciale, alla quale abbia fatto seguito il silenzio assenso del Comune che non si sia dotato della disciplina in materia di rilascio della relativa autorizzazione (Fattispecie concernente un immobile ubicato nel Comune di Prato).

Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1098, Legge 29/06/1939 num. 1047, Legge 25/02/1985 num. 47 art. 25 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/06/2001 num. 378 art. 136, Legge Reg. Toscana 23/05/1994 num. 39, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 19 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)