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Sez. 2, Sentenza n. 669 del 01/02/2000 Cc. (dep. 29/02/2000) Rv. 215408 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - INOSSERVANZA DI NORME PROCESSUALI | Denuncia di inutilizzabilità di determinati atti - Onere della parte di indicare la loro rilevanza ai fini della decisione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215408-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - INOSSERVANZA DI NORME PROCESSUALI

In tema di impugnazioni, incombe su chi denuncia con il ricorso per cassazione l'inutilizzabilità di determinati atti l'onere di indicare se ed in quale misura il giudice di merito li abbia posti a fondamento della sua decisione e le ragioni per le quali questa non sia in grado di resistere senza la loro valorizzazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza con la quale si denunciava genericamente l'inutilizzabilità dei risultati di intercettazioni telefoniche, senza che fossero specificati i singoli elementi di cui i giudici non avrebbero potuto tenere conto e senza che fosse chiarito il peso che tali elementi avevano avuto nell'economia della decisione impugnata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)