Sez. 3, Sentenza n. 384 del 15/02/1967 (Rv. 326288 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ERARIALE) - GIOVENTU ITALIANA - ENTE PUBBLICO AUTONOMO - APPLICABILITA DEL FORO ERARIALE - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ERARIALE) - GIOVENTU ITALIANA - ENTE PUBBLICO AUTONOMO - APPLICABILITA DEL FORO ERARIALE - ESCLUSIONE.*
La gioventu italiana, ente che gode di autonomia patrimoniale e la cui gestione e affidata ad un Commissario nazionale, al quale sono attribuiti dalla legge ampi poteri di rappresentanza e di Azione per la conservazione del patrimonio, e persona giuridica pubblica distinta dalle amministrazioni dello stato. In conseguenza, anche se essa puo facoltativamente avvalersi del patrocinio dell' Avvocatura dello stato, la Competenza territoriale delle cause nelle quali e parte va determinata in base alle norme ordinarie, non trovando applicazione il disposto dell'art. 25 cod.proc.civ. sul foro erariale, che concerne le cause promosse da o contro un' amministrazione dello stato. (Conf. 3286-62, 2121-54).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)