Sez. 6, Sentenza n. 403 del 16/01/1991 Ud. (dep. 16/01/1991) Rv. 186226 - 01
Stupefacenti - In genere. | Associazione per delinquere - Partecipazione semplice - Reato a forma libera - Partecipazione qualificata: promotore, organizzatore, finanziatore - Nozioni.
Stupefacenti - In genere.
Mentre per il delitto di partecipazione ad associazioni per delinquere, come reato a forma libera, si richiede una qualsiasi azione, con qualsiasi modalità eseguita, purché causale rispetto all'evento tipico, cioè idonea a cagionarlo, la qualità di promotore, organizzatore e finanziatore dell'associazione richiedono ben diverse azioni: infatti promotore è colui che da solo con altri si faccia iniziatore della "societas sceleris"; organizzatore è colui il quale coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture; finanziatore è colui il quale investa capitali nel sodalizio con la consapevolezza del fine criminoso (fattispecie in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti).
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)