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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 28 giugno 1984 concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali (84/360/CEE)

Testo in vigore al

Questo elemento non esiste alla data scelta.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 19734, del 19836 sottolineano l'importanza della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento atmosferico:

considerando in particolare che il programma d'azione del 1973 come pure quello del 1977 prevedono, oltre ad una valutazione obiettivi dei rischi che l'inquinamento atmosferico presenta per la salute umana e per l'ambiente, anche la definizione di obiettivi di qualità e la fissazione di norme di qualità, specialmente per un certo numero di inquinanti dell'aria considerati come i più pericolosi;

considerando che il Consiglio ha già adottato varie direttive in applicazione di tali programmi;

considerando che con la decisione 81/462/CEE7 la Comunità è divenuta parte della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza;

considerando che il programma d'azione 1983, i cui orientamenti generali sono stati approvati dal Consiglio europee e dai rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, prevede che la Commissione prosegua gli sforzi per stabilire norme di qualità dell'aria e che sarà opportuno orientarsi eventualmente verso norme di emissione per determinati tipi di fonti;

considerando che in tutti Stati membri esistono disposizione legislative, regolamentari ed amministrative per lottare contro l'inquinamento atmosferico provocato da impianti industriali fissi e che in diversi Stati membri è in atto una modifica delle disposizioni vigenti;

considerando che la disparità tra le disposizioni vigenti o in corso di modifica nei vari Stati membri per quel che riguarda la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali può determinare condizione di concorrenza ineguali e incidere quindi direttamente sul funzionamento del mercato comune; che occorre perciò procedere in questo campo al ravvicinamento delle legislazioni previsto all'articolo 100 del trattato;

considerando che uno dei principali compiti della Comunità è quello di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità e un'espansione continua ed equilibrata, compiti che non si possono concepire senza una lotta contro l'inquinamento e le perturbazioni nù senza il miglioramento della qualità della vita e della protezione dell'ambiente;

considerando che è auspicabile e necessario che la Comunità contribuisca ad accrescere l'efficacia della lotta condotta dagli Stati membri contro l'inquinamento atmosferico provocato da impianti industriali fissi;

considerando che a tal fine è necessario introdurre taluni principi volti a disciplinare l'attuazione di un insieme di misure e di procedure intese a prevenire e a ridurre, all'interno della Comunità, l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali;

considerando che l'introduzione di questi principi a livello comunitario non può essere che graduale, vista la complessità delle situazione e dei principi essenziali su cui si basano le varie politiche nazionali;

considerando che è opportuno stabilire in un primo tempo un quadro generale, che permetta agli Stati membri di adeguare, se necessario, le disposizione in essi vigenti ai principi comunitari; considerando che è pertanto necessario che gli Stati membri introducano un sistema che sottoponga ad un'autorizzazione preventiva l'esercizio e la modifica sostanziale degli impianti industriali fissi che possono provocare un inquinamento atmosferico;

considerando, d'altra parte che le amministrazioni nazionali competenti potranno rilasciare l'autorizzazione soltanto qualora sussistano determinate condizioni, qualora siano prese tutte le misure di prevenzione appropriate e l'esercizio dell'impianti non provochi un grado significativo d'inquinamento atmosferico;

considerando che per le zone particolarmente inquinate e per le zone da proteggere in modo particolare devono poter essere adottate disposizione specifiche;

considerando che le norme applicabili in materia di procedura per il rilascio delle autorizzazioni e per la determinazione delle emissioni devono rispondere a talune esigenze;

considerando che le autorità competenti devono esaminare se sia necessario imporre, in determinati casi, condizioni supplementari che però non comportino costi eccessivi per l'impresa interessata;

considerando che occorre che le disposizioni adotate conformemente alla presente direttiva siano applicate gradualmente agli impianti esistenti e tengano conto delle caratteristiche tecniche e delle conseguenze economiche;

considerando che, per agevolare l'attuazione delle misure intese a prevenire e a ridurre l'inquinamento atmosferico, nonchù lo sviluppo della tecnologia di prevenzione, occorre prevedere una cooperazione tra gli Stati membri tra loro e con la Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Fatto a Lussemburgo, addi 28 giugno 1984. Per il Consiglio Il Presidente H. BOUCHARDEAU