Sez. 3 - , Sentenza n. 24895 del 15/09/2021 (Rv. 662208 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SPEDIZIONE E TRASPORTO | Trasporto di cose per conto terzi eseguito da gestore del servizio postale - Prescrizione dei diritti nascenti dal contratto – Termine annuale ex art. 2951 c.c. – Applicabilità – Sussistenza – Sistema delle “tariffe a forcella” - Termine quinquennale ex art. 2 del d.l. n. 82 del 1993, conv. in l. n. 162 del 1993 - Applicabilità – Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - SPEDIZIONE E TRASPORTO
Ai diritti fatti valere dal gestore del servizio postale in relazione a contratti dallo stesso conclusi ed implicanti prestazioni di autotrasporto di cose per conto terzi trova applicazione la prescrizione breve di un anno, ex art. 2951 c.c., e non quella quinquennale stabilita dall'art. 2 del d.l. n. 82 del 1993 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 1993) per i trasporti assoggettati al sistema delle c.d. tariffe "a forcella".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1680, Cod. Civ. art. 2951 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1993 num. 82 art. 2, Legge 27/05/1983 num. 162, Legge 06/06/1974 num. 298 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)