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Sez. 6, Sentenza n. 52546 del 04/11/2016 Ud. (dep. 12/12/2016) Rv. 268684 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - Condotta iniziata prima dell'entrata in vigore dell'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 e proseguita successivamente - Unico reato permanente - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268684-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

Nella ipotesi di contestazione del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti in cui la condotta, iniziata sotto il vigore dell'art. 75, l. 22 dicembre 1975, n. 685 sia proseguita anche dopo l'entrata in vigore della corrispondente fattispecie di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sussiste un unico reato permanente e si applica la disciplina sanzionatoria in vigore al momento in cui la condotta associativa è venuta a cessare. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata l'eccezione difensiva di intervenuta prescrizione del reato, relativamente alla condotta posta in essere prima dell'entrata in vigore delle più gravi sanzioni di cui al citato art. 74).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 75, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)