Sez. 3, Sentenza n. 11100 del 29/01/2008 Ud. (dep. 12/03/2008) Rv. 239080 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Inutilizzabilità prevista dall'art. 195, comma settimo, cod. proc. pen. - Giudizio abbreviato - Operatività - Condizioni.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA
In tema di testimonianza indiretta, l'inutilizzabilità della deposizione di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame (art. 195, comma settimo, cod. proc. pen.) opera, in caso di giudizio abbreviato, solo nell'ipotesi in cui la parte abbia subordinato l'accesso al rito ad un'integrazione probatoria costituita dall'assunzione del teste indiretto e se, nonostante l'audizione, sia rimasta non individuata la fonte dell'informazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)