Sez. L, Ordinanza n. 29965 del 20/11/2024 (Rv. 673064-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI | Crediti previdenziali - Controversia sull'ammontare - Ricalcolo del trattamento - Prescrizione quinquennale - Inapplicabilità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI
In materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, Cod. Civ. art. 2948 lett. 4), Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)