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Sez. L, Sentenza n. 6164 del 20/06/1998 (Rv. 516633 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Mancato pagamento per insolvenza del datore di lavoro - Fondo di garanzia - Computo del periodo di riferimento della garanzia dalla sentenza dichiarativa del fallimento - Questione di legittimità costituzionale per disparità di trattamento ed irrazionalità - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1998-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516633-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, comma primo, D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, nella parte in cui individua il "dies a quo", per il computo dei dodici mesi del periodo di garanzia per il pagamento delle retribuzioni dell'ultimo trimestre ai lavoratori di un datore di lavoro in stato di insolvenza, nella data della sentenza dichiarativa del fallimento, poiché la data prescelta non è irragionevole e le eventuali disparità dovute alla maggiore o minore durata della fase preliminare all'apertura della procedura concorsuale dipendono da circostanze di mero fatto (cfr. Corte cost. n. 240 del 1996).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)