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Sez. 2 - , Ordinanza n. 1669 del 19/01/2023 (Rv. 666793 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE | Motivazione della sentenza impugnata - Possibilità di sua correzione in cassazione - Estensibilità al caso di “error in iudicando de modo procedendi” - Sussistenza - Necessità di distinguere tra errore di fatto o di diritto - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666793-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE

Il principio di economia processuale (quale riflesso della garanzia costituzionale del giusto processo) giustifica il potere della Corte di cassazione di correggere, ex art. 384, comma 4, c.p.c., la motivazione della sentenza impugnata anche con riferimento all'"error in procedendo", in particolare all'"error in iudicando de modo procedendi" (cioè all'errore di applicazione della norma processuale che sfocia in un corrispondente vizio di attività), indipendentemente dalla circostanza che la falsa applicazione dipenda dall'erronea soluzione di una "quaestio iuris" o di una "quaestio facti", trattandosi di fatto processuale rispetto al quale la Corte ha potere d'indagine autonoma sul fascicolo.

Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)