Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 253 del 1985
Massime (1)
Massima n. 11126
- Locazione di immobili urbani
- Uso di abitazione
- Proroga
- Contratti in corso al momento di entrata in vigore della l. 27 luglio 1978, n. 392
- Applicabilità della proroga solo per i contratti già precedentemente prorogati
- Esclusione per i contratti aventi scadenza successiva al termine previsto dal d.l. n. 298/1978
- Assunta disparità di trattamento
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
- l 27 luglio 1978, n. 392, artt. 1, 58 e 65.
- cst art. 3.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 1, 58 e 65 della l. 27 luglio 1978, n. 392, sollevata in quanto, nell'ambito dei contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della legge stessa, l'art. 58 stabilisce un'ulteriore proroga per i contratti (di locazione ad uso abitativo) che vi erano già soggetti, mentre l'art. 65 della medesima legge, per i contratti con termine finale successivo alla scadenza prevista dall'ultimo provvedimento vincolistico (d.l. n. 298 del 1978 conv. in l. n. 395 del 1978), non prevede proroga alcuna, poiché la questione è stata già dichiarata non fondata dalla Corte la quale, rilevata la non omogeneità dei due tipi di contratto, ha escluso la violazione del principio di eguaglianza. - S. 281/1984.
Norme impugnate
- art. 1 legge 27 luglio 1978, n. 392
- art. 58 legge 27 luglio 1978, n. 392
- art. 65 legge 27 luglio 1978, n. 392
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 58 e 65 legge 27 luglio 1978 n. 392 (Disciplina della locazione di immobili urbani) promosso con ordinanza emessa il 17 ottobre 1983 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Hurtado Rampoldi Cesare e Figna Maria Enrichetta, iscritta al n. 1336 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113 bis dell'anno 1985.
Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Francesco Saja.
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra Hurtado Rampoldi Cesare, conduttore di un immobile adibito ad uso abitativo, e Figna Maria Enrichetta, locatrice, ed avente per oggetto licenza per finita locazione, il Tribunale di Firenze con ordinanza del 17 ottobre 1983 (reg. ord. n. 1336 del 1984) sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392, in riferimento all'art. 3 Cost.;
che il Tribunale rilevava come, nell'ambito dei contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della l. cit., l'art. 58 prevedesse un'ulteriore proroga dei contratti che vi erano già soggetti mentre, per quelli con termine finale successivo alla scadenza prevista dall'ultimo provvedimento vincolistico (d.l. n. 298 del 1978 conv. in l. n. 395 del 1978), l'art. 65 non prevedeva alcuna proroga;
che questa differenza di trattamento sembrava al Tribunale ingiustificata, e perciò in contrasto col principio d'eguaglianza, quando le condizioni di reddito del conduttore fossero le stesse in entrambi i tipi di contratti, tenuto conto della circostanza puramente accidentale costituita dalla data convenzionale di scadenza.
punto 2
Considerato che la questione è stata già dichiarata non fondata con la sentenza 6 dicembre 1984 n. 281;
che in questa si è rilevata la non omogeneità dei due tipi di contratto considerati dai giudici rimettenti, poiché solo per quelli già soggetti a proroga nella precedente legislazione vincolistica si poneva, per il legislatore del 1978, il problema di attuare gradualmente il passaggio al nuovo regime: problema risolto appunto con la nuova (ultima) proroga prevista nell'art. 58;
che l'art. 65 ha, per contro, disciplinato contratti non precedentemente prorogati, sottoponendoli al nuovo regime, più favorevole al conduttore rispetto a quello della precedente legislazione;
che nella citata sentenza si è concluso che, per la diversità delle situazioni prese in esame, non è ravvisabile alcuna violazione del principio di eguaglianza;
che perciò la questione sollevata attualmente dev'essere dichiarata manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevata in riferimento all'art, 3 Cost. dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già decisa con sentenza n. 281 del 1984.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1985. F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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