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Sez. 5, Sentenza n. 8909 del 04/06/1998 Ud. (dep. 31/07/1998) Rv. 211464 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI | Oggetto della tutela - persona giuridica - Esclusione - Reato configurabile: falsità ideologica di cui all'art. 483 cod. pen.
Stato
decisa il 1998-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211464-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI

Oggetto della tutela del reato di falsità personale, di cui all'art. 495 cod. pen., è un contrassegno personale della persona fisica e non anche delle persone giuridiche che abbiano a qualificarsi nei confronti della pubblica amministrazione. Le false attestazioni sulle persone giuridiche, quali falsità ideologiche, vanno inquadrate nella fattispecie astratta dell'art. 483 cod. pen.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 495 CORTE COST., Cod. Pen. art. 483

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)