Sez. 4, Sentenza n. 2471 del 07/12/1970 Ud. (dep. 13/02/1971) Rv. 116695 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - IN GENERE - RETROMARCIA - OBBLIGO DI PARTICOLARE PRUDENZA - DIFFICOLTA DELLA VISIBILITA - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO - IN GENERE - RETROMARCIA - OBBLIGO DI PARTICOLARE PRUDENZA - DIFFICOLTA DELLA VISIBILITA - OBBLIGHI DEL CONDUCENTE.*
Per compiere una manovra anomala o malagevole, quale e indubbiamente la retromarcia, il conducente e tenuto ad agire con speciale prudenza e, quando un ostacolo fisico (sagoma del veicolo, carico, ecc) gli impedisca di controllare, durante l'esecuzione, la strada circostante, ha l'Obbligo di farsi coadiuvare da un'altra persona che, da terra, gli faccia le opportune segnalazioni.*
Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 101, Cod. Strada art. 101, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)