Sez. 3, Sentenza n. 53 del 08/01/1972 (Rv. 355734 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - IN GENERE - ATTIVITA DA COSTORO POSTE IN ESSERE - INVALIDITA, NULLITA O ANNULLABILITA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - ESECUZIONE DI OBBLIGHI DI FARE - RIMBORSO DELLE SPESE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - OPPOSIZIONE - PROPONIBILITA - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - CONFIGURABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - IN GENERE - ATTIVITA DA COSTORO POSTE IN ESSERE - INVALIDITA, NULLITA O ANNULLABILITA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - ESECUZIONE DI OBBLIGHI DI FARE - RIMBORSO DELLE SPESE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - OPPOSIZIONE - PROPONIBILITA - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - CONFIGURABILITA.*
Il concetto di invalidita, di nullita, o di annullabilita non puo estendersi a tutte le attivita poste in essere dagli ausiliari del giudice, che non si concretino in Atti processuali o comunque in operazioni immediatamente individua6i come inerenti alla esecuzione, e contro i quali si possa promuovere opposizione agli Atti esecutivi. Nella esecuzione degli obblighi di fare, in particolare, non essendo posto a carico dell'obbligato un Onere di costante presenza al compimento delle specifiche operazioni disposte dal giudice dell'esecuzione, il solo atto da cui puo sorgere e mediante il quale puo essere individuato un interesse all'opposizione da parte del debitore avverso tali attivita e l'ingiunzione di pagamento ex art 614 cod proc civ con la quale si pongono a suo carico le spese delle opere che avrebbe dovuto egli spontaneamente eseguire in osservanza del titolo esecutivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 614
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)