Sez. 5, Sentenza n. 6903 del 18/04/1974 Ud. (dep. 11/10/1974) Rv. 128177 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE - AMMISSIONE O ESCLUSIONE D'UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE - AMMISSIONE O ESCLUSIONE D'UN FATTO DECISIVO PER IL GIUDIZIO.*
Il travisamento del fatto, quale vizio logico della motivazione, in tanto puo costituire causa di nullita della sentenza in quanto abbia incidenza su un punto decisivo del giudizio, quando cioe l'ammissione o l'esclusione di quel fatto possa portare ad una diversa decisione; ma quando la motivazione della sentenza poggi su piu ragioni distinte, ciascuna delle quali possa giustificare la decisione adottata, l'errore su una circostanza di fatto, relativa ad una sola di tali ragioni, non puo determinare l'annullamento della decisione, restando questa validamente sorretta dalle altre.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)