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Sez. 3, Sentenza n. 13283 del 28/06/2016 (Rv. 640394 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Contratto di mutuo - Risoluzione per inadempimento del mutuatario - Clausola di preferenza attribuita al mutuante - Diritto alla provvigione spettante ad agente del mutuante - Tutela aquiliana del credito nei confronti del mutuatario - Insussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640394-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

In caso di risoluzione, per inadempimento del mutuatario, di un contratto di mutuo, cui acceda una clausola in forza della quale costui si era impegnato, per la durata del rapporto negoziale, a preferire il mutuante nel caso di sottoscrizione di polizze assicurative, l'agente del mutuante non può agire ai sensi dell'art. 2043 c.c. nei confronti del mutuatario a tutela del proprio credito, non vantando egli alcun interesse giuridicamente rilevante, ma una semplice aspettativa di fatto a maturare ulteriori provvigioni, come tale inidonea a costituire in capo allo stesso un'entità di natura patrimoniale tutelabile "erga omnes", neppure sotto il profilo di danno da perdita di "chances".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1758 com. 1, Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)