diritto.io

DIRETTIVA 95/63/CE DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 1995 che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso della attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C (3),

considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando che tali direttive, a norma dell'articolo precitato, evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese;

considerando che l'osservanza dei requisiti minimi intesi a garantire un più elevato livello di sicurezza e di salute nell'uso delle attrezzature di lavoro è essenziale ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;

considerando che occorre quindi che gli Stati membri prendano misure per facilitare l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva da parte delle imprese, ed in particolare delle piccole e medie imprese; che tali misure possono comprendere azioni di formazione e di informazione adeguate alle caratteristiche dei vari settori economici;

considerando che le disposizioni adottate a norma dell'articolo 118 A del trattato non ostano a che ciascuno Stato membro mantenga e stabilisca misure, compatibili con il trattato, per una maggiore protezione delle condizioni di lavoro;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 89/655/CEE4, prevede l'aggiunta all'allegato di prescrizioni minime supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro di cui al punto 3 dell'allegato, secondo la procedura di cui all'articolo 118 A del trattato;

considerando che la presente direttiva deve limitarsi a definire gli obiettivi da raggiungere e i principi da rispettare, lasciando agli Stati membri la scelta delle modalità atte a garantire, nelle legislazioni nazionali, l'osservanza e il miglioramento di tali disposizioni;

considerando che gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e tenendo conto delle legislazioni e/o prassi nazionali, fisseranno le modalità che consentono di raggiungere un livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti nell'allegato II della presente direttiva;

considerando che la presente direttiva costituisce un elemento concreto nell'ambito della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

La direttiva 89/655/CEE è modificata come segue:

1.

L'articolo 4 è modificato come segue:

  1. a) al paragrafo 1 lettera a) ii) e lettera b), la cifra «I» è inserita dopo i termini «all'allegato»;

  2. b) al paragrafo 1 è inserito il punto seguente:

  3. c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«c) fatta salva la lettera a) i) e in deroga alla lettera a) ii) e alla lettera b), attrezzature di lavoro specifiche soggette alle prescrizioni del punto 3 dell'allegato I che, già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa e/o stabilimento alla data del 5 dicembre 1998, soddisfano al massimo quattro anni dopo tale data le prescrizioni minime previste nell'allegato I»;

«3. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e tenendo conto delle legislazioni e/o prassi nazionali, fissano le modalità che consentono di raggiungere un livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni dell'allegato II.»

2.

È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 4 bis

Verifiche delle attrezzature di lavoro

1. Il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a una verifica iniziale (dopo l'installazione e prima di metterle in esercizio) da parte di personale competente a norma delle legislazioni e/o prassi nazionali e a una verifica dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.

2.

Il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose, siano sottoposte:

— a verifiche periodiche e, ove necessario, a collaudi periodici, da parte di personale competente, a norma delle legislazioni e/o prassi nazionali;

— a verifiche eccezionali da parte di personale competente a norma delle legislazioni e/o prassi nazionali ogniqualvolta intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza dell'attrezzatura di lavoro, quali trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali, periodi prolungati di inattività,

al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni sanitarie e di sicurezza e rivelare tali deterioramenti e rimediarvi per tempo.

3.

I risultati delle verifiche devono essere messi a verbale e tenuti a disposizione dell'autorità competente. Essi sono conservati per un periodo appropriato.

Qualora le attrezzature di lavoro in questione siano usate al di fuori dell'impresa esse devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica.

4. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esecuzione delle verifiche.»

3.

È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 bis

Ergonomia e salute sul posto di lavoro

Il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso dell'attrezzatura di lavoro, nonché i principi ergonomici, devono essere presi interamente in considerazione dal datore di lavoro all'atto dell'applicazione delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute.»

4.

Alla fine dell'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

«Si deve richiamare l'attenzione dei lavoratori sui rischi cui sono esposti, sulle attrezzature di lavoro presenti nel loro ambiente immediato di lavoro nonché sui relativi cambiamenti se si riferiscono alle attrezzature dell'ambiente immediato di lavoro, anche se essi non le usano direttamente.»

5. All'articolo 8, i termini «l'allegato» sono sostituiti da «gli allegati».

6. All'articolo 9:

— nel titolo dell'articolo i termini «dell'allegato» sono sostituiti da «degli allegati»;

— al paragrafo 1, dopo il termine «allegato» (2 volte), è inserita la cifra «I»;

— al paragrafo 2, l'espressione «dell'allegato» è sostituita dai termini «degli allegati».

7. L'allegato, che diventa l'allegato I, è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva.

8. È aggiunto un allegato II il cui testo figura all'allegato II della presente direttiva.

Art. 2

1.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 5 dicembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, queste ultime fanno espresso riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno già adottato o che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'attuazione della presente direttiva.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 5 dicembre 1995. Per il Consiglio Il Presidente J. A. GRIÑÁN (3) Parere reso dal Parlamento europeo il 17 febbraio 1995 (GU n. C 56 del 6. 3. 1995, pag. 175), posizione comune del Consiglio del 24 luglio 1995 (GU n. C 281 del 25. 10. 1995, pag. 41) e decisione del Parlamento europeo del 17 novembre 1995 (GU n. C 323 del 4. 12. 1995).