Sez. 6, Sentenza n. 5308 del 09/06/1989 Ud. (dep. 11/04/1990) Rv. 183992 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO NELL'IMMEDIATEZZA DEL FATTO - NATURA DI INTERROGATORIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO NELL'IMMEDIATEZZA DEL FATTO - NATURA DI INTERROGATORIO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Il regime garantistico della difesa non può ritenersi violato allorquando gli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'immediatezza del fatto, senza procedere all'interrogatorio dell'inquisito, si limitano a riportare nel rapporto le dichiarazioni rese spontaneamente dal predetto soggetto, che assumerà successivamente la qualità di imputato; dichiarazioni che non richiedono, pertanto, l'applicazione delle Disposizioni contenute negli artt. 304-bis e seguenti cod. proc. pen. e che, pur non avendo la forza probatoria di quelle acquisite con l'osservanza di dette norme, sono tuttavia utilizzabili come fonti integrative del convincimento del giudice. (Conf mass n 161920).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)