Sez. 2, Sentenza n. 5674 del 10/06/1994 (Rv. 487017 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Improcedibilità - In genere | Produzione della sentenza di primo grado - Prova - Desumibile dagli atti processuali - Ammissibilità - Condizioni.
Impugnazioni civili - Appello - Improcedibilità - In genere
Ai fini della procedibilità dell'appello la prova della produzione della sentenza di primo grado, pur consistendo di regola nell'attestazione apposta dal cancelliere ai sensi dell'art. 74 disp. att. cod. proc. civ. sull'indice del fascicolo di parte, può risultare anche da altri elementi, desumibili dagli atti processuali, purché idonei a fornire al riguardo un eguale grado di certezza come nel caso in cui l'iniziale esistenza nel fascicolo di parte della sentenza di primo grado risulti da un'ordinanza o altro provvedimento del giudice d'appello (nella specie, il giudice d'appello aveva pronunciato la revoca della provvisoria esecuzione dando atto della disamina del contenuto della sentenza impugnata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 282 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)