Sez. L, Sentenza n. 226 del 12/01/1993 (Rv. 480217 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Carriera - Promozioni | Operazioni di selezione secondo criteri di correttezza e buona fede - Violazione dei detti criteri in relazione all'omessa documentazione delle fasi del procedimento selettivo - Rilevanza ai fini del danno per l'omessa promozione - Limiti - Fattispecie.
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Carriera - Promozioni
In tema di procedure concorsuali di promozione di lavoratori nell'impiego privato, e con riguardo al diritto soggettivo dei candidati al compimento delle operazioni di selezione secondo i criteri generali di correttezza e buona fede - che rilevano quali criteri di discriminazione tra adempimento ed inadempimento, e quali fonti di obblighi integrativi di quelli contrattualmente fissati - la violazione di detti criteri, prospettabile in relazione all'omessa documentazione delle fasi del procedimento selettivo, anche in assenza di una previsione in proposito della disciplina contrattuale, non può assumere rilevanza ai fini della risarcibilità del danno associato all'omessa promozione, ove debba comunque escludersi l'inadempimento dei doveri di valutazione (nella specie, la decisione dei giudici di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto provato il compimento del raffronto di tutti i candidati).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2967
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)