Sez. L, Sentenza n. 3369 del 02/06/1982 (Rv. 421346 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DISCIPLINA EX ART. 429, COMMA TERZO, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - DISCIPLINA EX ART. 429, COMMA TERZO, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
L'istituto della rivalutazione dei crediti di lavoro che, secondo la disciplina dettatane dall'art. 429, terzo comma cod. proc. civ., mira a conseguire un equilibrio economico nell'ambito del rapporto di lavoro ed a porre una remora a possibili manovre dilatorie del datore di lavoro non è applicabile alla diversa ipotesi dei crediti previdenziali e assistenziali tenuto conto che il richiamo dell'art. 442 cod. proc. civ. per le controversie in tema di previdenza e assistenza obbligatoria, concerne le sole Disposizioni processuali e che una interpretazione analogica o estensiva del citato art. 429 trova ostacolo nel carattere eccezionale della norma stessa nonché nella natura pubblicistica dei rapporti oggetto di tali ultime controversie. (Conf 358/80, mass n 403746).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 150 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 150 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)