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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 516 del 1988

Decisione
decisa il 1988-04-21, depositata il 1988-05-05
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:516
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 9102

  • Processo penale
  • Testimonianza
  • Persona già imputata in reato connesso, ma prosciolta per una causa estintiva del reato
  • Testimonianza in giudizio connesso
  • Esclusione
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, in quanto già decisa nel senso della non fondatezza con precedenti sentenze, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 348, terzo comma, cod.proc.pen., denunziato - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - "per la parte in cui non consente alla persona già imputata in reato connesso (ma prosciolta per una causa estintiva del reato che impedisce la riapertura dell'istruzione a norma dell'art. 402 c.p.p.) di rendere testimonianza in giudizio connesso". Il divieto peraltro, non è posto unicamente in relazione al "timore (del testimone) di incorrere in penali responsabilità o, comunque, di essere nuovamente inquisito", ma deve essere anche raccordato al regime degli effetti civili della sentenza penale, e, in particolare, al disposto dell'art. 25, cod.proc.pen.. - cfr. S.nn. 154/1973, 201/1974

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 348, terzo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1985 dal Tribunale di Cremona, iscritta al n. 447 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 285- bis dell'anno 1985; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Cremona, con ordinanza del 30 aprile 1985, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 348 del codice di procedura penale, "per la parte in cui non consente alla persona già imputata in reato connesso (ma prosciolta per una causa estintiva del reato che impedisce la riapertura dell'istruzione a norma dell'art. 402 c.p.p.) di rendere testimonianza in giudizio connesso"; che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 154 del 1973, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 348, terzo comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, riconoscendo "razionale che il soggetto, che abbia reso, a suo tempo, interrogatorio in qualità di coimputato, non possa essere successivamente chiamato, in mutata veste, a riferire come testimone sugli stessi fatti", in quanto "il timore di incorrere in pregiudizievoli contraddizioni e conseguenti responsabilità finirebbe col togliere attendibilità alla sua deposizione", e, con sentenza n. 201 del 1974, oltre a dichiarare manifestamente infondata la questione anzidetta, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dello stesso art. 348, terzo comma, del codice di procedura penale, in riferimento, fra l'altro, all'art. 3 della Costituzione; che l'ordinanza di rimessione, pur richiamando entrambe le sentenze, non adduce argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati, ma si limita a dare del comma censurato un'interpretazione che vorrebbe giustificare unicamente in relazione al "timore di incorrere in penali responsabilità o, comunque, di essere nuovamente inquisito" il divieto ivi previsto; e che, invece, tale divieto non è posto in funzione esclusiva degli effetti indicati dal giudice a quo, ma deve essere anche raccordato al regime degli effetti civili della sentenza penale, e, in particolare, al disposto dell'art. 25 del codice di procedura penale, in base al quale l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno non può più "essere proposta, proseguita o riproposta davanti al giudice civile o amministrativo" solamente "quando in seguito a giudizio è stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero che non è sufficiente la prova che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso";
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 348, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt.3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Cremona con ordinanza del 30 aprile 1985. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 5 maggio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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