Sez. L, Sentenza n. 4331 del 03/07/1981 (Rv. 415024 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - NORME CORPORATIVE - IN GENERE - ABROGAZIONE DEL SISTEMA CORPORATIVO - INCIDENZA SUL RINVIO FATTO DA DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE AI CONTRATTI COLLETTIVI DI FORMAZIONE SUCCESSIVA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - NORME CORPORATIVE - IN GENERE - ABROGAZIONE DEL SISTEMA CORPORATIVO - INCIDENZA SUL RINVIO FATTO DA DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE AI CONTRATTI COLLETTIVI DI FORMAZIONE SUCCESSIVA - ESCLUSIONE.*
L'abolizione del sistema corporativo, attuata con il dllt 23 novembre 1944 n 369, con la conseguente espunzione delle relative 'normè (art 43) dal novero delle fonti del diritto in cui le collocava l'art 5 delle Disposizioni sulla legge in generale, non ha inciso, per quanto concerne i contratti collettivi di formazione successiva, sul rinvio ad essi fatto da numerose Disposizioni (in particolare, gli artt da 2106 a 2110 cod civ), data la ratio del rinvio stesso, da identificare nella volonta del legislatore di riservare al potere negoziale delle categorie interessate la Determinazione specifica, entro il quadro fissato, della disciplina della materia considerata, e cio in ragione, da un canto, della maggiore aderenza in tal modo conseguibile alle concrete esigenze che per le parti si pongono nei diversi settori dell'attivita produttiva e, dall'altro, della funzione socio-economica, implicitamente riconosciuta nel citato decreto, che l'ordinamento vigente (artt 2067 e seguenti cod civ) assegna, al di fuori della abrogata regolamentazione corporativa e di quella, inattuata, prevista dallo art 39 cost, ai contratti collettivi liberi, nei limiti di efficacia loro propri.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Preleggi art. 5, Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)