Sez. 3, Sentenza n. 2189 del 09/07/1998 Cc. (dep. 26/09/1998) Rv. 211866 - 01
ACQUE | Tutela delle acque dall'inquinamento - Interventi per la salvaguardia di Venezia - Scarichi senza autorizzazione - Regime sanzionatorio.
ACQUE
In materia di tutela delle acque dall'inquinamento anche per il comprensorio lagunare veneziano si applica la stessa graduazione sanzionatoria prevista per il territorio nazionale, secondo cui lo scarico effettuato senza avere richiesto l'autorizzazione è punito con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, ex art 9, comma sesto della legge 16 aprile 1973 n. 171, mentre lo scarico effettuato dopo avere richiesto la autorizzazione, ma prima di averla ottenuta, è punito con la sola pena dell'ammenda, ex art. 23 della legge 10 maggio 1976 n. 319. (Cfr. Cass. Sez. III 9/7/98 n. 2180 e Cass. Sez. III 22/9/98 n. 2338).
Riferimenti normativi: Legge 16/04/1973 num. 171 art. 9 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)