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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 313 del 1997

Decisione
decisa il 1997-10-15, depositata il 1997-10-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:313
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 23514

  • Processo penale
  • Giudizio dibattimentale
  • Revoca o modifica di misura cautelare personale nei confronti dell'indagato
  • Incompatibilità del giudice per le indagini preliminari che abbia provveduto in senso negativo
  • Violazione degli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, Cost.
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione, la quale concerne una norma già dichiarata costituzionalmente illegittima - con la sentenza n. 155 del 1996, successiva all'emissione dell'ordinanza di rimessione - nei sensi prospettati dal giudice 'a quo'. - Cfr. S. nn. 432/1995 e 131/1996. red.: G. Leo

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1996 dal tribunale di Cassino nel procedimento penale a carico di Mendico Ettore ed altri, iscritta al n. 1194 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1996; Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;
punto 1
Ritenuto che il tribunale di Cassino, con ordinanza del 9 maggio 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia in precedenza provveduto, in senso negativo, in ordine alla revoca o alla modifica della misura cautelare personale nei confronti dell'indagato; che, richiamando le sentenze n. 432 del 1995 e n. 131 del 1996 di questa Corte, il giudice rimettente osserva che nelle ipotesi dedotte si verifica il potenziale pregiudizio dell'imparzialità del giudice, lesivo dei parametri invocati, in termini analoghi a quelli riconosciuti nelle richiamate decisioni, in particolare in ragione dell'apprezzamento sulla sussistenza o persistenza della gravità degli indizi;
punto 2
Considerato che la norma impugnata è già stata sottoposta all'esame di questa Corte, sotto il profilo indicato; che, in particolare, con la sentenza n. 155 del 1996, successiva alla proposizione della presente questione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale, ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale (capo c del dispositivo della citata sentenza, reso in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87); che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già dichiarata costituzionalmente illegittima nei sensi prospettati dal giudice rimettente, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Cassino, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze