Sez. 3, Sentenza n. 583 del 13/01/2005 (Rv. 579855 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Nozione - Valutazione - Criteri - Medico chirurgo - Responsabilità per colpa lieve e per colpa grave - Presupposti relativi.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE
In tema di obbligazioni relative all'esercizio di un'attività professionale l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non puòessere desunto, "ipso facto", dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale ed, in particolare, del dovere della diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod.civ., parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata. Ne consegue che la responsabilità del medico per i danni causati al paziente postula la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento della professione, tra i quali quello della diligenza (compresa in questa anche la perizia da intendersi come conoscenza ed attuazione delle regole tecniche proprie di una determinata arte o professione), che va a sua volta valutata con riguardo alla natura dell'attività e che, in rapporto alla professione di medico chirurgo, implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 2643
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)