Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 148 del 1977
Massime (1)
Massima n. 8961
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Vilipendio dell'ordine giudiziario
- Cod. pen., art. 313
- Potere di dare l'autorizzazione a procedere
- Assunta violazione dell'art. 104 della costituzione
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 313 cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 104 Cost., in quanto la medesima questione, proposta negli stessi termini, è stata dichiarata infondata con sent. n. 142 del 1973 e, successivamente, manifestamente infondata con sent. n. 7 del 1975.
Norme impugnate
- art. 313 c.p.
Parametri
- art. 104 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 313 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1976 dalla Corte di assise di Milano nel procedimento penale a carico di Vesce Emilio Salvatore, iscritta al n. 532 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 260 del 29 settembre 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 20 ottobre 1977 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;
punto 1
punto 2
considerato che la medesima questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 142 del 1973 e manifestamente infondata con sentenza n. 7 del 1975;
che non vengono addotti argomenti nuovi.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 313 codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 104 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata, e già dichiarata non fondata con sentenza n. 142 del 1973 e manifestamente infondata con sentenza n. 7 del 1975.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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