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Sez. 1, Sentenza n. 681 del 03/02/1995 Cc. (dep. 27/03/1995) Rv. 201017 - 01

Udienza preliminare - Fascicolo per il dibattimento - In genere | Spazio temporale compreso fra la pronuncia del decreto che dispone il giudizio e la formazione del fascicolo per il dibattimento - Giudice che procede - Individuazione - Criteri - Fattispecie in tema di istanza di rimessione in termini.
Stato
decisa il 1995-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201017-01

Udienza preliminare - Fascicolo per il dibattimento - In genere

Per "giudice che procede" deve correttamente intendersi il giudice designato dall'ordinamento a compiere gli atti - non tutti necessariamente giurisdizionali - occorrenti per l'esaurimento della fase che si è svolta davanti a lui e l'inizio di quella successiva; pertanto, poiché il giudice per le indagini preliminari non esaurisce il suo compito con l'emanazione del decreto che dispone il giudizio, dovendo procedere alla formazione del fascicolo per il dibattimento - attività che, pur essendo materialmente eseguita dalla cancelleria, deve avvenire in conformità alle sue prescrizioni ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen. - solo dopo che tale adempimento sia stato completato e gli atti siano stati trasmessi all'organo competente per la fase ulteriore, può dirsi che egli si sia definitivamente spogliato del procedimento. (Fattispecie relativa ad istanza di restituzione nel termine di cui all'art. 175 cod. proc. pen., presentata dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio ma prima della trasmissione degli atti al giudice del dibattimento; nel dichiarare la competenza del G.I.P. la Corte ha affermato il principio di cui alla massima che precede; in argomento V. S.U., c.c. 24 marzo 1995, Ranieri).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)