Sez. 5 - , Ordinanza n. 37260 del 29/11/2021 (Rv. 663063 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO | Onere della prova - Detrazione Iva - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO
In tema di Iva, nel caso di determinazione in via induttiva dei ricavi, รจ onere del contribuente provare i fatti modificativi della pretesa esercitata dall'amministrazione finanziaria, mediante l'allegazione degli elementi reddituali idonei a incidere negativamente sulla stessa, senza che tale obbligo possa essere sostituito da un apprezzamento discrezionale operato d'ufficio dal giudice tributario, vincolato a pronunciare la propria decisione "iuxta alligata et probata partium".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 55 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)