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Sez. 2, Sentenza n. 679 del 14/02/1977 (Rv. 384252 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - PROCURA AD UN NUOVO DIFENSORE - MANCANZA DI ATTO PUBBLICO - VALIDITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384252-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - PROCURA AD UN NUOVO DIFENSORE - MANCANZA DI ATTO PUBBLICO - VALIDITA - CONDIZIONI.*

E valida la procura rilasciata nel corso del giudizio ad un nuovo difensore e non risultante da atto pubblico, purche non appaia dubbia e non risulti contestata la volonta della parte di conferire la nuova procura. Cio non contrasta con la disciplina contenuta nell'art 83 cod proc civ, la quale elenca unicamente gli Atti processuali in calce, o a margine dei quali la procura puo essere utilmente apposta, senza indicare tassativamente il tempo e la fase processuale in cui la procura puo essere utilmente conferita con tale sistema. (V 2798/75, mass n 376816; (V 3600/74, mass n 372114).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)