diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 10813 del 24/04/2025 (Rv. 674474-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - A TERMINE O A RATE | Cessione di azienda con riserva di proprietà - Effetto traslativo non ancora perfezionato al momento del fallimento del cessionario - Subingresso del curatore nel rapporto - Obblighi - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674474-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - A TERMINE O A RATE

In tema di cessione di azienda con riserva di proprietà, quando l'effetto traslativo non si è ancora perfezionato al momento della dichiarazione di fallimento del cessionario, il curatore fallimentare, ove opti per il subingresso nel rapporto, ai sensi degli artt. 72, comma 1, e 73, comma 1, l.fall., assume, a carico della massa, tutte le obbligazioni correlate all'esecuzione del contratto, tra cui essenzialmente quella di pagare in prededuzione le residue rate del prezzo, non essendo evidentemente logico che, a fronte dell'integrale adempimento della propria obbligazione in corso di procedura, il terzo cedente debba subire una falcidia del suo credito.

Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 72 com. 1, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 73 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)