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Sez. 5 - , Ordinanza n. 24140 del 13/10/2017 (Rv. 645910 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - IN GENERE | Accertamento induttivo - Condizioni - Sussistenza - Verifica da parte della C.T.C. - Potere - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2017-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645910-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, quando sia stata posta in discussione la legittimità dell'accertamento induttivo (per essere stata contestata l'esistenza delle presunzioni semplici poste a fondamento del potere di rettifica della dichiarazione dei redditi) rientra tra i poteri della C.T.C. quello di valutare la ricorrenza delle condizioni che legittimano tale accertamento e, quindi, di esaminare anche i fatti a suo sostegno. Detta Commissione, che in questi sensi è anche giudice del fatto, può, quindi, accertare se quelle presunzioni abbiano le connotazioni di gravità, precisione e concordanza richieste perché potesse farsi luogo a quel tipo di accertamento e, sempre che riconosca la fondatezza della censura, il potere di correggere, integrare o sostituire la motivazione della decisione impugnata.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)