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Sez. 1, Sentenza n. 1987 del 04/10/1982 Cc. (dep. 17/11/1982) Rv. 156180 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - PRESUPPOSTI - PENA INFLITTA - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156180-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - PRESUPPOSTI - PENA INFLITTA - NOZIONE - FATTISPECIE.*

L'espressione "pena inflitta" adoperata nell'art. 176 cod. pen. va intesa nel senso di pena che il condannato deve scontare in concreto; sicché, per calcolare il minimo della pena che il condannato deve espiare per essere ammesso alla liberazione condizionale (metà della pena inflitta, nel caso previsto dall'art. 176 comma primo cod. pen.), occorre partire non già dalla pena inflitta in sentenza o che risulta da un provvedimento di cumulo, bensì dalla pena effettivamente eseguibile, tenuto conto delle detrazioni dipendenti da un qualsiasi fatto giuridico che incida sulla durata di esso. Pertanto, in caso di indulto, la metà della pena inflitta va calcolata sulla pena che risulta al netto della detrazione conseguente all'applicazione del beneficio, fermo restando che il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno 30 mesi. (Conf mass n 139894).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)