Sez. L - , Sentenza n. 24590 del 05/10/2018 (Rv. 650678 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Specificazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo - Richiamo ad accordi collettivi - Sufficienza - Limiti dimensionali dell'impresa - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
Nel contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, le "specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo", che il datore di lavoro è tenuto ad indicare a norma dell' art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, possono risultare anche solo indirettamente dal contratto di lavoro e, "per relationem", da altri testi accessibili alle parti, tra i quali rientrano gli accordi collettivi, non trovando ostacolo tale possibilità nei limiti dimensionali dell'impresa datrice di lavoro.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/06/2001 num. 368 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)