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Sez. 2, Ordinanza n. 12835 del 10/05/2024 (Rv. 671503-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Lamentata omessa ammissione di giuramento decisorio - Trascrizione nel ricorso della formula del giuramento - Necessità - Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - Applicazione.
Stato
decisa il 2024-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671503-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

La parte che con il ricorso per cassazione sostenga che il giudice del merito ha errato nel non ammettere il deferimento del giuramento decisorio ha l'onere di trascrivere, nel ricorso, il contenuto della formula del giuramento, onde consentire la valutazione delle questioni da risolvere e della decisività dello stesso; infatti, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, tale controllo deve poter essere compiuto dalla S.C. sulla base delle deduzioni contenute in tale atto, alle cui lacune non è dato sopperire con indagini integrative.

Cod. Civ. art. 2736, Cod. Proc. Civ. art. 233, Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)