Sez. 1, Sentenza n. 2792 del 09/06/1989 (Rv. 463045 - 01)
AGRICOLTURA - BOSCHI E FORESTE - POLIZIA FORESTALE - REATI CONTRAVVENZIONALI - DEPENALIZZAZIONE - MANDANTE DELLO ILLECITO - APPLICABILITÀ DELLA PENA PECUNIARIA - LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - EFFICACIA RETROATTIVA.*
AGRICOLTURA - BOSCHI E FORESTE - POLIZIA FORESTALE - REATI CONTRAVVENZIONALI - DEPENALIZZAZIONE - MANDANTE DELLO ILLECITO - APPLICABILITÀ DELLA PENA PECUNIARIA - LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - EFFICACIA RETROATTIVA.*
Con riguardo alle infrazioni alla disciplina forestale di cui al R.d. 30 dicembre 1923 n. 3267, che integrano reati contravvenzionali, ai sensi dell'art. 10 della legge 1 marzo 1975 n. 47, poi depenalizzati per effetto dell'art. 32 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l'entrata in vigore di tale ultima legge, retroattivamente applicabile anche ai fatti commessi anteriormente (art. 40), comporta l'irrogabilità della pena pecuniaria anche nei confronti del mandante dell'illecito, tenuto conto che detta retroattività si riferisce pure al disposto dell'art. 5 della legge n. 689 del 1981, in tema di concorso di persone nella violazione amministrativa, e non può trovare limite, per quei fatti pregressi, nel principio di legalità posto dall'art. 1 della legge medesima, in considerazione della corrispondenza del citato art. 5 con l'art. 110 cod. pen. (applicabile al mandante del reato contravvenzionale, prima della depenalizzazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3267 art. 24, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3267 art. 26 CORTE COST., Legge 01/03/1975 num. 47 art. 10, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 32, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)