Sez. 1, Sentenza n. 13984 del 26/07/2004 (Rv. 574958 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Provvedimenti resi dal tribunale in sede di ricorso per inefficacia del provvedimento cautelare, in caso di contestazione - Natura di sentenza - Conseguenze - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
Il provvedimento sulla inefficacia del provvedimento cautelare, pronunciato ai sensi dell'art. 669 novies, secondo comma, cod. proc. civ. nel caso di contestazione, ha contenuto di sentenza provvisoriamente esecutiva, sebbene erroneamente emanato nelle forme dell'ordinanza. Ne consegue che, avverso tale provvedimento, impugnabile in appello, non è ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 novies, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)