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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 873 del 1988

Decisione
decisa il 1988-07-06, depositata il 1988-07-21
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:873
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14099

  • Regione sicilia
  • Sezione giurisdizionale per la regione siciliana
  • Cognizione di ogni giudizio attribuito o attribuibile alla giurisdizione della corte dei conti
  • Mancata previsione
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - v. S.n. 270/1988.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3, del d.l.vo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1987 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, sul ricorso proposto da Caltagirone Matranga Vincenza, iscritta al n. 798 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale dell'anno 1987; Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 13 gennaio 1987 la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - su ricorso proposto da Caltagirone Matranga Vincenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3 del decreto legislativo 6 maggio 1948 n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), in riferimento agli artt. 3; 5; 25; 97, primo comma; 116 della Costituzione e 23, primo comma, dello Statuto della Regione siciliana;
punto 2
Considerato che con sentenza n. 270 del 1988 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della richiamata norma, nella parte in cui non prevede l'attribuzione alla Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana di ogni giudizio attribuito o attribuibile alla giurisdizione della Corte dei conti; che pertanto va dichiarata la manifesta inammissibilità di quanto ora identicamente prospettato;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3 del decreto legislativo 6 maggio 1948 n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), sollevata - in riferimento agli artt. 3; 5; 25; 97, primo comma; 116 della Costituzione e 23, primo comma, dello Statuto della Regione siciliana - dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana con l'ordinanza in epigrafe, poiché già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 270 del 1988. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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