diritto.io

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attivita' della medicina dei servizi, sottoscritto in data 31 gennaio 1991 e perfezionato in data 9 gennaio 1992

Testo vigente

Art. 5 Doveri e compiti del medico

1. Il medico incaricato deve:

  1. a) - attenersi alle disposizioni che l'U.S.L. emana per il buon funzionamento del servizio e il perseguimento dei fini istituzionali;

  2. b) - attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo;

  3. c) - svolgere tutti i compiti che, nell'ambito delle attivita'
    sanitarie regolate dal presente accordo, l'U.S.L. decide di
    affidargli, ivi comprese le eventuali variazioni in ordine alle sedi, agli orari ed alla tipologia dell'attivita';

  4. d) - osservare l'orario di attivita'.

2. L'U.S.L. provvede al controllo dell'osservanza dell'orario mediante procedure identiche a quelle adottate per il personale medico dipendente.

3. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze del medico inadempiente. Ripetute e non occasionali infrazioni in materia saranno motivo di deferimento alla commissione di cui all'articolo 29, previa contestazione scritta al medico.

4. Laddove ricorrano esigenze del servizio il medico e' tenuto, a richiesta della U.S.L. a svolgere la propria attivita' anche al di fuori dei presidi della U.S.L. medesima. In tal caso al medico che debba avvalersi del proprio automezzo per i conseguenti spostamenti spetta, oltre ai compensi di cui all'articolo 8 un rimborso pari a un quinto del prezzo della benzina super per ogni chilometro percorso.

Art. 6 Conferimento dell'incarico

1. L'incarico conferito ai sensi del presente accordo cessa per:

  1. a) - scadenza del termine indicato nella lettera di incarico;

  2. b) - insorgenza di un motivo di incompatibilita';

  3. c) - provvedimento adottato ai sensi dell'art. 29;

  4. d) - emissione di provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria di
    divieto di dimora nel territorio della U.S.L. ove il sanitario
    deve svolgere l'incarico, di arresti domiciliari, di custodia cautelare in carcere o in luogo di cura;

  5. e) - condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito
    con la reclusione;

  6. f) - sospensione, cancellazione o radiazione dall'albo
    professionale;

  7. g) - incapacita' psico-fisica sopravvenuta, accertata da apposita
    commissione costituita da un medico designato dalla U.S.L., da un medico designato dall'interessato e presieduta dal titolare della cattedra di medicina legale della facolta' di medicina della citta' capoluogo della provincia o di provincia limitrofa;

  8. h) - recesso del medico, da comunicare all'U.S.L. interessata con
    preavviso di almeno trenta giorni.

Art. 7 Assenze giustificate senza diritto a compenso

1. Ferma la durata dell'incarico conferito, l'assenza del medico, senza diritto a compenso, e' giustificata se dovuta a:

  1. a) - documentata malattia o infortunio;

  2. b) - servizio militare o sostitutivo servizio civile;

  3. c) - gravi e documentati motivi di natura familiare;

  4. d) - documentata partecipazione ad esami e concorsi;

  5. e) - gravidanza e puerperio.

Art. 8 Trattamento economico

1. Ai medici incaricati ai sensi del presente Capo I spetta per ogni ora di attivita' professionale effettivamente svolta, un compenso nella misura di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a)1.

2. Per l'attivita' svolta nei giorni festivi e nelle ore notturne dalle ore 22 alle ore 6, il compenso orario predetto e' maggiorato nella misura del 30%. Per l'attivita' svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge la maggiorazione e' del 5O%.

3. Agli stessi spettano inoltre le quote di caro-vita di cui all'articolo 20 lettera b).

4. Sui compensi anzidetti e sulle quote di caro-vita le UU.SS.LL. versano il contributo Enpam nella misura e con le modalita' di cui all'articolo 20 lettera d).

5. Ai medici di cui al presente Capo I si applicano gli articoli 16 (sostituzioni), 21 (rimborso spese di accesso), 24 (assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi), 27 (esercizio del diritto di sciopero), 29 (commissione di disciplina) e 32 (riscossione quote sindacali).

Capo II. Medici titolari di incarico a tempo indeterminato

Art. 9 Elenchi dei medici titolari a tempo indeterminato

1. Sono confermati nell'incarico a tempo indeterminato i medici in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo titolari di incarico ai sensi del Capo II del D.P.R. n. 504/87.

2. I comitati zonali aggiornano annualmente, entro il mese di febbraio di ogni anno, sulla base dei fogli informativi di cui all'articolo 13, l'elenco dei medici operanti nel proprio ambito territoriale titolari di incarico a tempo indeterminato, verificando l'insussistenza di sopraggiunte incompatibilita' e le limitazioni dell'attivita' oraria in rapporto allo svolgimento di altre attivita' compatibili.

3. Eventuali rilievi sulla posizione dei medici dovranno essere comunicati entro 30 giorni dal Presidente del comitato all'U.S.L. interessata, per i provvedimenti di competenza.

4. L'elenco suddetto e' trasmesso alle UU.SS.LL. e agli uffici regionali preposti all'attuazione del presente accordo.

Art. 10 Aumenti di orario

1. L'U.S.L., qualora intenda conferire un incarico di medicina dei servizi, prima di attuare le procedure di cui all'articolo 4, sentito il comitato zonale, interpella i medici titolari di incarico a tempo indeterminato che abbiano espresso la propria disponibilita' e assegna, fermo rimanendo il massimale orario di cui all'articolo 11, l'aumento delle ore all'avente diritto tra i medici operanti nell'ambito della stessa U.S.L. secondo l'ordine di anzianita' di incarico. A parita' di anzianita' di incarico prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di laurea, il voto di laurea e la maggiore eta'.

2. In caso di indisponibilita' o di ulteriore necessita' i suddetti criteri di priorita' sono estesi ai medici incaricati a tempo indeterminato operanti nelle altre UU.SS.LL. dello stesso ambito zonale.

Art. 11 Massimale orario - Limitazioni Procedure per l'attribuzione degli aumenti di orario

1. Ai medici titolari di incarico ai sensi del presente Capo II sono conferibili aumenti di orario fino a un massimo di 24 ore settimanali di incarico.

2. L'incarico e' esplicabile presso piu' UU.SS.LL.

3. La somma dell'attivita' per l'incarico disciplinato dalle norme del presente Capo II e di altra attivita' compatibile svolta in base a un rapporto di dipendenza o convenzionale non puo' superare l'impegno orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno in base all'accordo nazionale ex articolo 47 della legge n. 833/78.

4. Il numero individuale massimo di scelte ai fini della limitazione di orario per il medico che intrattiene con il Servizio sanitario nazionale un rapporto convenzionale per la medicina generale di libera scelta o per la pediatria di libera scelta viene determinato esclusivamente in base ai criteri stabiliti nei rispettivi accordi nazionali per la medicina generale e la pediatria di base.

5. In deroga al disposto del comma 1 e nell'ambito di atti programmatori regionali possono essere conferiti aumenti di orario fino al limite dell'orario settimanale stabilito per il personale a tempo pieno dipendente dalle UU.SS.LL. ai medici che entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, dichiarino la loro disponibilita' a svolgere esclusivamente attivita' ai sensi del presente accordo e presso una sola U.S.L.

Art. 12 Riduzione di orario e revoca degli incarichi per soppressione di servizi

1. Per mutate ed accertate esigenze di servizio, sentiti i sindacati firmatari del presente accordo, l'U.S.L. puo' dar luogo a riduzione di orario o a revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata A.R. con preavviso di un mese.

2. In seguito a soppressione del servizio, l'incarico e' revocato nei confronti del medico che, nell'ambito della U.S.L. vanti la minore anzianita' ai sensi del presente Capo II.

3. I provvedimenti con i quali si revocano gli incarichi, si riducono gli orari o comunque si introducono modificazioni nei rapporti disciplinati dal presente Capo II sono comunicati entro 10 giorni al comitato di cui all'articolo 28 nella persona del suo presidente.

Art. 13 Compiti e doveri del medico

1. Il medico titolare di incarico a tempo indeterminato deve:

  1. a) - attenersi alle disposizioni che l'U.S.L. emana per il buon funzionamento del servizio e il perseguimento dei fini istituzionali;

  2. b) - redigere e trasmettere al presidente del comitato di cui
    all'articolo 28,, entro il 15 febbraio di ciascun anno, il foglio notizie di cui all'allegato B);

  3. c) - osservare l'orario di attivita' indicato nella lettera di
    conferma.

2. Le UU.SS.LL. provvedono al controllo dell'osservanza dell'orario con procedure uguali a quelle in vigore per il personale dipendente.

3. A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate trattenute mensili sulle competenze del medico inadempiente, previa rilevazione contabile delle ore di lavoro non effettuate.

4. Ripetute e non occasionali infrazioni in materia dovranno essere contestate per iscritto al medico il quale, in caso di recidiva e persistenza sara' deferito alla commissione di cui all'articolo 29 per i conseguenti provvedimenti disciplinari.

5. Il mancato invio del foglio notizie o infedeli dichiarazioni costituiscono motivo di deferimento del medico alla commissione di cui all'articolo 29.

6. Il medico e' tenuto a svolgere tutti i compiti che, nell'ambito delle attivita' sanitarie regolate dal presente accordo, l'U.S.L. decide di affidargli, ivi comprese le eventuali variazioni in ordine alle sedi, ed alla tipologia dell'attivita'.

Art. 14 Cessazione e sospensione dell'incarico

1. L'incarico puo' cessare per rinuncia del medico da comunicare all'U.S.L. a mezzo lettera raccomandata A.R..

2. La rinuncia ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione.

3. Su specifica richiesta del medico l'U.S.L., valutate le esigenze di servizio, puo' autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti.

4. L'U.S.L. procede alla revoca dell'incarico con effetto immediato:

  1. a) - per cancellazione o radiazione dall'albo professionale;

  2. b) - per sopravvenuta e contestata incompatibilita' ai sensi
    dell'articolo 3, con esclusione del comma 1, lettere a) e b),
    comma 1 lettera c), nei casi disciplinati dall'articolo 11 comma 1 lettera e) del D.P.R. n. 316 del 28.9.1990, e comma 1 lettera h);

  3. c) - per aver compiuto il periodo massimo di conservazione del
    posto previsto dall'articolo 18 in caso di malattia;

  4. d) - per compimento del 65' anno di eta';

  5. e) - per incapacita' psico-fisica sopravvenuta, accertata da
    apposita commissione costituita da un medico designato
    dall'interessato e da un medico designato dall'amministrazione regionale e presieduta dal titolare della cattedra di medicina
    legale della Facolta' di Medicina della citta' capoluogo della regione o di regione limitrofa.

5. L'incarico e' sospeso in caso di emissione di provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria di divieto di dimora nel territorio della U.S.L. ove il sanitario deve svolgere l'incarico, di arresti domiciliari, di custodia cautelare in carcere o in luogo di cura. E' altresi' sospeso in caso di condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione. In questa ultima ipotesi l'U.S.L. deferisce l'interessato alla commissione di disciplina di cui all'articolo 29 per l'eventuale adozione di un provvedimento di cessazione dall'incarico.

6. Nel caso previsto dal comma precedente la ripresa del servizio resta comunque subordinata al parere della commissione di disciplina di cui all'articolo 29.

7. L'incarico e' altresi' sospeso in seguito a sospensione dall'albo professionale.

Art. 15 Trasferimenti

1. Il trasferimento dei medici da un servizio all'altro entro lo stesso ambito zonale puo' avvenire a domanda dell'interessato o d'ufficio, su determinazione delle UU.SS.LL. interessate.

2. Per il trasferimento a domanda, l'interessato deve farne contestuale richiesta alle UU.SS.LL. di provenienza e di destinazione. La domanda e' proponibile dopo che siano trascorsi due anni da eventuale precedente trasferimento.

3. L'U.S.L. di destinazione deve dare comunicazione al comitato zonale della disponibilita' del posto da ricoprire mediante l'accoglimento della richiesta di trasferimento; nel caso di piu' medici interessati, prevale l'anzianita' di incarico; in subordine l'anzianita' di laurea, il voto di laurea e la maggiore eta'.

4. Ove sia possibile in relazione alle disponibilita' orarie il medico e' trasferito all'U.S.L. di destinazione con il medesimo numero di ore di cui era titolare nell'U.S.L. di provenienza.

5. I trasferimenti d'ufficio sono a tempo indeterminato o per periodi di tempo non inferiori a dodici mesi; essi devono essere giustificati o dall'opportunita' di unificare in una sola zona le prestazioni del sanitario, oppure di concentrazione o soppressione di servizi.

6. Nel caso di trasferimento d'ufficio al medico a tempo indeterminato viene comunque assicurato il mantenimento del numero di ore di attivita' gia' assegnato; l'orario di servizio presso il presidio di destinazione e' determinato dall'U.S.L. d'intesa con il medico.

7. Avverso i provvedimenti di trasferimento di ufficio e' ammesso motivato ricorso da parte dell'interessato al competente organo dell'U.S.L. entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento di formale comunicazione delle condizioni di trasferimento.

8. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento. La decisione e' adottata entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso.

9. Il medico trasferito, a domanda o di ufficio, conserva l'anzianita' maturata nel servizio di provenienza.

10. Le procedure di trasferimento sono avviate prima di far luogo agli aumenti di orario (articolo 10) o al conferimento di nuovi incarichi (articolo 4).

11. Nel caso di non agibilita' temporanea delle strutture per cause non imputabili al medico, l'U.S.L. assicura l'utilizzo temporaneo del medico in altra struttura idonea e, comunque, senza danno economico per l'interessato.

Art. 16 Sostituzioni

1. Alle sostituzioni dei medici confermati che per giustificato motivo si assentino dal servizio l'U.S.L. provvede assegnando incarichi di supplenza secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 2 con priorita' per i medici residenti nell'ambito dell'U.S.L. che non siano titolari di alcun rapporto di lavoro dipendente o convenzionato.

2. L'incarico di sostituzione non puo' superare la durata di tre mesi; il medico che ha effettuato una sostituzione non puo' ricevere altro incarico di sostituzione se non dopo un periodo di interruzione di almeno 30 giorni. L'incarico cessa di diritto e con effetto immediato con il rientro, anche anticipato, del medico titolare e deve intendersi automaticamente revocato nel caso che al supplente sia conferito un incarico ai sensi dell'articolo 4.

3. Al medico sostituto spetta il trattamento economico di cui all'articolo 8.

Art. 17 Permesso annuale retribuito Congedo matrimoniale

1. Per ogni anno di effettivo servizio prestato, al medico confermato spetta un periodo di permesso retribuito irrinunciabile di trenta giorni non festivi, purche' l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a cinque volte l'impegno orario settimanale.

2. Il permesso e' usufruito in uno o piu' periodi, a richiesta dell'interessato, con un preavviso di quarantacinque giorni.

3. Se il permesso e' chiesto fuori dei termini del preavviso esso e' concesso a condizione che l'U.S.L. possa provvedere al servizio.

4. Il periodo di permesso viene goduto durante l'anno solare al quale si riferisce e comunque non oltre il primo semestre dell'anno successivo.

5. Per periodi di servizio inferiori ad un anno spettano tanti dodicesimi del permesso retribuito, quanti sono i mesi di servizio prestati.

6. Ai fini del computo del permesso retribuito non sono considerati attivita' di servizio i periodi di assenza non retribuiti di cui all'articolo 19.

7. Al medico confermato spetta un congedo matrimoniale retribuito di quindici giorni non festivi continuativi, purche' l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a due volte e mezzo l'impegno orario settimanale, con inizio non anteriore a tre giorni prima della data del matrimonio.

8. Durante il permesso retribuito e il congedo matrimoniale e' corrisposto il normale trattamento di servizio.

Art. 18 Malattia - Gravidanza

1. Al medico confermato che si assenta per comprovata malattia o infortunio, anche non continuativamente nell'arco di trenta mesi, che gli impediscano qualsiasi attivita' lavorativa, l'U.S.L. corrisponde l'intero trattamento economico, goduto in attivita' di servizio, per i primi sei mesi e al 50 per cento per i successivi tre mesi e conserva l'incarico per ulteriori quindici mesi, senza emolumenti.

2. L'U.S.L. puo' disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati.

3. In caso di gravidanza o puerperio, l'U.S.L. mantiene l'incarico per sei mesi continuativi.

4. Durante la gravidanza e il puerperio l'U.S.L. corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attivita' di servizio per un periodo massimo complessivo di quattordici settimane.

Art. 19 Assenze non retribuite

1. Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessita', l'U.S.L. conserva l'incarico al medico per la durata massima di dodici mesi nell'arco del triennio sempreche' esista la possibilita' di assicurare idonea sostituzione.

2. In caso di servizio di leva o richiamo alle armi, il medico e' ripristinato nell'incarico purche' ne faccia domanda entro trenta giorni dalla data di congedo.

3. In caso di mandato parlamentare, nazionale o regionale, o di nomina a consigliere comunale di comune capoluogo di regione, l'U.S.L. conserva l'incarico, a richiesta dell'interessato, per l'intera durata del mandato.

4. Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico deve avanzare richiesta per l'ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno sette giorni.

5. Ricorrenti assenze non retribuite sono valutate per eventuale segnalazione alla commissione di cui all'articolo 29 per i provvedimenti opportuni.

6. Per tutti gli incarichi svolti ai sensi del presente accordo in piu' posti di lavoro e ovvero o piu' UU.SS.LL. il periodo di assenza non retribuita deve essere fruito contemporaneamente.

7. Nessun compenso e' dovuto al medico per i periodi di assenza di cui al presente articolo, i quali non sono conteggiati a nessun fine come anzianita' di incarico.

Art. 20 Trattamento economico

1. Ai medici incaricati a tempo indeterminato ai sensi del presente Capo II spetta il seguente trattamento economico:

  1. a) 1 - Compenso professionale orario di base:

    1. - dal 1' Luglio 1988 = L. 16.OOO

    2. - dal 1' Gennaio 1990 = L. 16.900

    3. - dal 1' Gennaio 1991 = L. 17.000

  2. a) 2 - Sul compenso orario di L. 16.OOO sono apportati per il
    periodo dal 1' luglio 1988 al 31 dicembre 1988 aumenti del 2,50% (due e cinquanta per cento) per ogni biennio di anzianita' di servizio.

  3. a) 3 - A decorrere dal 1' gennaio 1989 sui compensi di cui alla lettera a 1) sono apportati incrementi periodici per fasce
    biennali di anzianita' nella misura costante del 6% (sei per
    cento) fino a un massimo di otto fasce e successivi aumenti
    biennali del 2,50% (due e cinquanta per cento) computati sul valore dell'ottava fascia.

  4. a) 4 - Gli incrementi di cui alle lettere a 2) e a 3) decorrono dal 1' giorno del mese successivo a quello del compimento del biennio di anzianita'.

  5. a) 5 - Ai fini degli incrementi di cui alle lettere a 2) e a 3) e' valutabile la sola anzianita' maturata, in virtu' di incarico a tempo indeterminato - compreso il periodo di prova -
    successivamente al 22.11.1979 e senza soluzione di continuita'. a) 6 - Per l'attivita' svolta nei giorni festivi e nelle ore
    notturne dalle ore 22 alle ore 6, il compenso orario predetto e' maggiorato nella misura del 30%. Per l'attivita' svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge la maggiorazione e' del 50%.

  6. b) - Quote di caro-vita.
    Ai medici incaricati sono attribuite quote mensili di caro-vita determinate in linea con i criteri di cui alla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e all'articolo 16 del D.P.R. n. 13 del 1' febbraio 1986 con le seguenti specificazioni:

  7. b1) - l'adeguamento delle quote di caro-vita avviene con
    cadenza semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale registrato nel semestre precedente;

  8. b2) - il compenso tabellare che, sommato alle quote di caro-
    vita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla legge n.
    38/86
    e al D.P.R. n. 13/86 e' rappresentato dal compenso
    professionale orario iniziale nelle misure stabilite dalla
    lettera a1), moltiplicato per il numero delle ore di incarico
    del singolo professionista in ciascun mese, con il tetto massimo
    di 104 ore mensili. Detto tetto massimo e' elevato a 156 ore nei confronti dei medici di cui all'articolo 11 - comma 4;

  9. b3) - il primo semestre di attuazione decorre dal mese di
    novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto la prima attribuzione decorre dal 1' maggio 1986;
    Le quote di cui al presente punto b) non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscono di meccanismi
    automatici di adeguamento al costo della vita, salvo quanto previsto al comma successivo.
    Le quote di caro-vita spettano ai pensionati che, in dipendenza
    dell'incarico di cui sono titolari ai sensi del presente
    accordo, non hanno diritto all'indennita' integrativa speciale connessa con il trattamento pensionistico.
    Nell'ipotesi che il professionista svolga contemporaneamente la
    propria attivita' ai sensi del presente accordo per conto di
    piu' UU.SS.LL., l'onere delle quote di caro-vita viene
    ripartito,nel rispetto dei limiti di cui al punto b2)
    proporzionalmente tra le UU.SS.LL. interessate in ragione del
    numero delle ore di incarico che il professionista effettua per ciascuna di esse, secondo le indicazioni all'uopo fornite
    dall'assessore regionale alla sanita' nella sua qualita' di presidente del comitato di cui all'articolo 28.

  10. c) - Indennita' di piena disponibilita'.
    Ai medici incaricati ai sensi del presente Capo II, i quali
    svolgano esclusivamente attivita' ai sensi del presente accordo e non hanno altro tipo di rapporto di dipendenza o convenzionale
    con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni
    pubbliche o private, spetta un'indennita' di piena
    disponibilita' per ogni ora risultante dalla lettera di
    incarico, nella misura di L. 500 a decorrere dal 1' gennaio 1990 e di L. 1.000 dal 1' gennaio 1991.
    L'indennita' in parola subisce tutti i riflessi degli altri
    istituti di carattere economico-normativo previsti dal presente Capo II, ad eccezione delle quote di caro-vita di cui alla lettera b).

  11. d) - Contributo previdenziale.
    A favore dei medici incaricati ai sensi del presente accordo
    l'U.S.L. versa - di norma mensilmente, al massimo
    trimestralmente - con modalita' che assicurino l'individuazione dell'entita' delle somme versate e del medico cui si
    riferiscono, specificandone in particolare il numero di codice fiscale e di codice individuale ENPAM, al fondo speciale dei
    medici ambulatoriali gestito dall'ENPAM di cui al decreto del
    Ministro del Lavoro 15.10.1976 e successive modificazioni, un
    contributo del 22% (ventidue per cento), di cui il 13% (tredici per cento) a proprio carico e il 9% (nove per cento) a carico di
    ogni singolo medico, calcolato sui compensi orari di cui alla
    lettera a) e sulle quote di caro-vita di cui alla lettera b) e sull'indennita' di piena disponibilita' di cui alla lettera c).

  12. e) - Indennita' chilometrica.
    Ai medici incaricati ai sensi del presente Capo II spetta in- fine, ove ne ricorrano le condizioni, l'indennita' chilometrica di cui all'articolo 5 - comma 4.

2. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti entro la fine del mese di competenza.

3. Ai soli fini della correntezza del pagamento dei compensi si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle UU.SS.LL.

4. E' vietata la stipula di accordi di carattere locale, che prevedano erogazioni economiche aggiuntive o integrazioni normative al presente accordo.

Art. 21 Rimborso spese di accesso

1. Per incarichi svolti in comune diverso da quello di residenza, purche' entrambi siano compresi nella stessa provincia, viene corrisposto, per ogni accesso, un rimborso spese per chilometro in misura uguale a quella prevista per il personale dipendente.

2. Il rimborso non compete nell'ipotesi che il medico abbia un recapito professionale nel comune sede di presidio presso il quale svolge l'incarico. Nel caso di soppressione di tale recapito, il rimborso e' ripristinato dopo tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuta soppressione all'U.S.L.

3. La misura del rimborso spese sara' proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in comune piu' vicino a quello sede del presidio. Rimarra' invece invariata qualora il medico trasferisca la propria residenza in comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.

Art. 22 Premio di collaborazione

1. Ai medici confermati e' corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del compenso tabellare (compenso orario piu' incrementi periodici di anzianita' di cui all'articolo 20) e delle quote di caro-vita complessivamente percepiti nel corso dell'anno nonche' dell'indennita' di piena disponibilita'.

2. Detto premio e' liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.

3. Al medico che cessa dal servizio prima del 31 dicembre il premio viene liquidato all'atto della cessazione del servizio.

4. Il premio di collaborazione non compete al medico nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di sospensione o di risoluzione del rapporto professionale per motivi disciplinari.

Art. 23 Premio di operosita'

1. Ai medici confermati spetta alla cessazione dell'incarico un premio di operosita' nella misura di una mensilita' per ogni anno di servizio prestato; a tal fine non sono computati tutti i periodi di assenza dal servizio non retribuiti ai sensi del presente Capo II.

2. Per le frazioni di anno, la mensilita' di premio sara' ragguagliata al numero dei mesi di servizio svolto, computando a tal fine per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, e non calcolando quella pari o inferiore a 15 giorni.

3. Ciascuna mensilita', calcolata in base al compenso tabellare in vigore al momento della cessazione del rapporto, e' ragguagliata alle ore effettive di attivita' svolta dal medico in ogni anno di servizio.

4. Conseguentemente ciascuna mensilita' di premio potra' essere frazionata in dodicesimi; la frazione di mese superiore a 15 giorni e' computata per mese intero, quella pari o inferiore a 15 giorni non e' computata.

5. Pertanto, nel caso in cui nel corso del rapporto di lavoro fossero intervenute delle variazioni nell'orario settimanale di attivita', il premio per ogni anno di servizio dovra' essere calcolato in base agli orari di attivita' effettivamente osservati nei diversi periodi dell'anno solare.

6. Il premio di operosita' e' calcolato sul compenso tabellare (compenso orario piu' incrementi periodici di anzianita' di cui all'articolo 20), sul premio di collaborazione e sull'indennita' di piena disponibilita'.

7. Il premio e' corrisposto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto.

8. La corresponsione del premio di operosita' e' dovuta dalle UU.SS.LL. in base ai criteri previsti dall'allegato E annesso al D.P.R. n. 884/84, che qui si intendono integralmente richiamati.

Art. 24 Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi

1. L'U.S.L. provvede ad assicurare i medici incaricati ai sensi del presente accordo contro i danni da responsabilita' professionali verso i terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attivita' professionale espletata ai sensi dell'accordo stesso, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione del raggiungimento della sede del presidio sempreche' agli stessi competa il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'articolo 21.

2. Il contratto e' stipulato per i seguenti massimali:

  1. - L. 1,5 miliardi per morte o invalidita' permanente;

  2. - L. 70.000 giornaliere per invalidita' temporanea assoluta con massimo di 300 giorni l'anno.

3. Le relative polizze saranno portate a conoscenza delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie.

Art. 25 Aggiornamento professionale obbligatorio

1. Le regioni, annualmente, d'intesa con gli Ordini professionali e con i Sindacati firmatari, emanano norme generali sui temi prioritari per l'aggiornamento professionale obbligatorio dei medici incaricati.

2. Le Unita' sanitarie locali provvedono all'attuazione dei corsi secondo le disposizioni di coordinamento e di indirizzo aventi ad oggetto i programmi, i metodi ed i tempi di svolgimento, la gestione economica dei corsi stessi, emanate dalla regione.

3. Gli oneri per tali corsi sono a carico del Servizio sanitario nazionale.

4. In caso di svolgimento coincidente con i turni di servizio, i partecipanti hanno diritto a un corrispondente permesso retribuito con onere a carico delle UU.SS.LL.

5. Qualora i corsi siano svolti al di fuori dell'orario di incarico, al medico compete per tutta la durata del corso il compenso orario di cui all'articolo 20.

6. La mancata non giustificata frequenza dei corsi di aggiornamento comporta la decadenza dall'incarico.

7. E' in facolta' della regione riconoscere come utili ai fini dell'aggiornamento obbligatorio di cui al presente articolo i corsi di formazione permanente organizzati, con oneri a proprio carico, dai sindacati firmatari. In tal caso per la partecipazione ai corsi ai medici convenzionati spetta lo stesso trattamento di cui ai commi 4' e 5'.