Sez. 2, Sentenza n. 1873 del 19/03/1984 (Rv. 433946 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - LITISCONSORZIO NECESSARIO DETERMINATOSI A SEGUITO DELLA PRONUNZIA DI PRIMO GRADO - OMESSA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO NEI CONFRONTI DELLE PARTI NON CITATE - POTERI DELLA CASSAZIONE - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA CON RINVIO PER LA RINNOVAZIONE DEL GIUDIZIO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - LITISCONSORZIO NECESSARIO DETERMINATOSI A SEGUITO DELLA PRONUNZIA DI PRIMO GRADO - OMESSA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO NEI CONFRONTI DELLE PARTI NON CITATE - POTERI DELLA CASSAZIONE - ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA CON RINVIO PER LA RINNOVAZIONE DEL GIUDIZIO.*
In caso di litisconsorzio necessario determinatosi a seguito della pronunzia di primo grado (condanna all'esecuzione di prestazione inscindibile a favore e contro più soggetti), ove il giudice d'appello non abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quelle parti necessarie del giudizio di primo grado non citate nella fase di gravame, la sentenza d'appello, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. (applicabile nei giudizi di Cassazione in base anche al disposto dell'ultimo comma del successivo art. 383), deve, d'ufficio, essere annullata, con rimessione della causa a quel giudice per la rituale rinnovazione del giudizio. (V 703/80, mass n 404136).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)