Sez. 2, Sentenza n. 3499 del 09/04/1987 (Rv. 452494 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE - CONDANNA ALLA RESTITUZIONE DI QUANTO CONSEGUITO IN BASE A SENTENZE ED ALTRI ATTI EMESSI NEL CORSO DEL PROCESSO - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE O DELLA OPPOSIZIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE - CONDANNA ALLA RESTITUZIONE DI QUANTO CONSEGUITO IN BASE A SENTENZE ED ALTRI ATTI EMESSI NEL CORSO DEL PROCESSO - COMPETENZA DEL GIUDICE DELL'IMPUGNAZIONE O DELLA OPPOSIZIONE.*
La condanna alla restituzione di quanto conseguito in base a sentenze o ad altri Atti emessi nel corso del processo ed impugnati oppure fatti oggetto di opposizione, non costituisce una peculiarità del giudizio di rinvio, ma si connette funzionalmente al potere del giudice, sia dell'impugnazione, sia dell'opposizione, di modificare anche nei loro realizzati effetti gli Atti impugnati od opposti. Infatti, il disposto dell'art. 389 cod. proc. civ. - secondo cui "le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di Cassazione si propongono al giudice di rinvio" - deve intendersi soltanto nel senso negativo dell'esclusione del potere di emettere siffatti provvedimenti in capo alla Corte di Cassazione, come si evince anche dalla successiva esplicita attribuzione del potere stesso al giudice della sentenza cassata, oltre che a quello di rinvio. (V 6765/82, mass n 424399).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)