Sez. U, Sentenza n. 1271 del 03/05/1971 (Rv. 351442 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - MOTIVI DEL RICORSO - OMESSO ESAME DI UNA QUESTIONE ASSORBITA - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - MOTIVI DEL RICORSO - OMESSO ESAME DI UNA QUESTIONE ASSORBITA - INAMMISSIBILITA.*
E inammissibile per difetto di interesse il ricorso incidentale con il quale si denunzi l'omesso esame di una questione che il giudice di merito non ha esaminato perche assorbita. Le questioni assorbite nella decisione del giudice di appello riprendono efficacia e vigore con la Cassazione della sentenza di appello e si debbono ritenere riproposte dinanzi al giudice di rinvio se una diversa volonta della parte non risulti dalle conclusioni prese nel giudizio di riesame. (Conf 361'71, mass n 349925' 2321'70, mass n 348513).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)