Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 122 del 1962
Massime (1)
Massima n. 1679
- Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
- Imposte e tasse
- T.U. 3 marzo 1934, n. 383, art. 332 quinto comma, nel testo modificato dall'art. 2 del D.P.R. 20 gennaio 1955, n. 289
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza per sopravvenuta inefficacia della norma impugnata.
Leggi la massima
Cfr.: 121/1962.
Norme impugnate
- art. 2 d.P.R. 20 gennaio 1955, n. 289
- art. 332, comma 5, r.d. 3 marzo 1934, n. 383
Parametri
- art. 23 Cost.
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 332, quinto comma, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, nel testo modificato dall'art. 2 del D.P.R. 20 gennaio 1955, n. 289, promosso con ordinanza 22 giugno 1961 dal Consiglio di Stato in s. g. - Sezione V - nel procedimento amministrativo vertente tra le Società p. a. "Esso Standard Italiana" e "Purfina Italiana", da una parte, e il Ministero delle finanze e il Comune di Genova, dall'altra, iscritta al n. 26 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1962.
Udita nella camera di consiglio del 27 novembre 1962 la relazione del Giudice Nicola Jaeger;
punto 1
Ritenuto che nel sopraricordato procedimento amministrativo pendente davanti al Consiglio di Stato le Società ricorrenti hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 332, quinto comma, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 20 gennaio 1955, n. 289;
che il Consiglio di Stato in s. g. - Sezione V - ha ritenuto la questione rilevante ai fini del giudizio e non manifestamente infondata in riferimento alla norma contenuta nell'art. 23 della Costituzione e, pertanto, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
che avanti alla Corte si sono costituiti la Società p. a. "Purfina Italiana" ed il Ministero delle finanze;
punto 2
Considerato che, nelle more del giudizio, questa Corte con sentenza n. 2 del 30 gennaio 1962 ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 332, comma quinto, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, come modificata dall'art. 2 del D.P.R. 20 gennaio 1955, n. 289;
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe e ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1962. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GILISEPPE
VERZÌ.
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